Art. 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione - modificato in data 21/04/2017

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano,  unitamente  agli  atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di  controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorche'  recepiti  della  Corte  dei  conti,  riguardanti l'organizzazione e  l'attivita'  dell'amministrazione  o  di  singoli uffici

”.