Art. 42 Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

1.  Le  pubbliche  amministrazioni   che   adottano   provvedimenti contingibili e urgenti  e  in  generale  provvedimenti  di  carattere straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie  costituite in base alla legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  o  a  provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

a) i provvedimenti adottati,  con  la  indicazione  espressa  delle norme di legge eventualmente derogate  e  dei  motivi  della  deroga, nonche'   l'indicazione   di   eventuali   atti   amministrativi    o giurisdizionali intervenuti;

b) i termini temporali eventualmente fissati  per  l'esercizio  dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

c)  il  costo  previsto  degli  interventi  e  il  costo  effettivo sostenuto dall'amministrazione;

d) le particolari forme  di  partecipazione  degli  interessati  ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

 

ALLA DATA DEL 31.05.2022 NON SI SONO VERIFICATE SITUAZIONI CHE ABBIANO PORTATO AD INTERVENTI STRAORDINARI E/ODI EMERGENZA

Rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (art.99, comma 5, del decreto –legge 17/03/2020 n.18)